Il decreto legge 137/2020 prevede, per i datori di lavoro che orbitano nei settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre e che svolgono quale attività prevalente una dei codici Ateco riportati nell’allegato 1 del Dl, la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili (la prima con scadenza al 16 marzo 2021). Non sono dovuti interessi e sanzioni. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la rateazione decade.
A nostro avviso, una interpretazione letterale della disposizione non può che far propendere verso la conclusione secondo cui a formare oggetto della previsione siano i contributi previdenziali riferiti all’uniemens di novembre, il cui pagamento si dovrà eseguire entro il prossimo 16 dicembre. Il legislatore ha infatti usato una formulazione («dovuti per la competenza del mese di novembre 2020») che sembra non lasciare dubbi.
Il termine competenza, per gli addetti ai lavori, ha un significato univoco e indica il mese cui i contributi previdenziali si riferiscono, anche se la relativa scadenza di versamento slitta al 16 del mese successivo. Interpretando alla lettera la disposizione, la scadenza sospesa è, quindi, quella coincidente con il 16 dicembre 2020.
In tal senso, peraltro, sembra andare anche la relazione tecnica del decreto in cui si legge che l’ammontare dei contributi oggetto di sospensione è stato stimato basandosi sugli uniemens del mese di novembre 2019, riferiti ai datori di lavoro aventi il codice Ateco la cui attività è stata ridotta o sospesa.
Sin qui l’interpretazione basata sulla lettera della norma che - a parere di chi scrive - è l’unica possibile a fronte di un testo normativo così congegnato. Eppure, tra gli operatori, si sta sviluppando anche una differente tendenza di pensiero che poggia su una semplice riflessione.
Il provvedimento riguarda le sole aziende con attività coattivamente sospesa o ridotta. Il Dpcm è entrato in vigore il 24 ottobre (sabato) ed è presumibile che le aziende - che non hanno potuto riaprire i battenti (o che lo hanno fatto parzialmente) per effetto delle restrizioni introdotte - ricorrano agli ammortizzatori sociali coprendo l’ultima settimana di ottobre e le 4 di novembre. Ne deriva che tali aziende – penalizzate sino al 24 novembre, il prossimo 16 dicembre avranno contributi da versare di esigua entità e che potrebbero azzerarsi nell’ipotesi in cui, un provvedimento proroghi le misure di contenimento del Covid.
Secondo i sostenitori della seconda interpretazione, se la norma avesse inteso sospendere i versamenti contributivi di tali aziende, riferiti al mese di ottobre con scadenza a novembre, avrebbe offerto un aiuto più concreto alle aziende. Si può concordare sulla bontà di questa considerazione, ma la norma sembra, tuttavia, dire diversamente. Ora il compito di definire il raggio di azione della disposizione legislativa spetta all’Inps che, con una circolare, farà conoscere la sua posizione al riguardo.
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