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Scatta un doppio binario per accedere alla cassa integrazione Covid-19: le aziende che esauriscono le 18 settimane al 15 novembre e quelle soggette a restrizioni potranno accedere da subito al nuovo pacchetto di 6 settimane. Le imprese che hanno ancora a disposizione, in tutto o in parte, le 18 settimane del decreto legge 104/2020 prima di accedere alla nuova tutela utilizzano preliminarmente quelle residue fino al 31 dicembre. 

In attesa dei chiarimenti dell’Inps sembra emergere questo dalla lettura dell’articolo 12 del decreto legge 137/2020.

L’impianto complessivo del decreto ristori ricalca, almeno in parte, quanto già stabilito dal decreto agosto. Di fatto si individua un nuovo periodo di tutele che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, in cui è possibile l’autorizzazione di cassa integrazione per un massimo di 6 settimane sovrapponendosi in parte con la tutela prevista dal Dl 104 che opera dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Il decreto però, almeno in due punti, effettua un esercizio di coordinamento tra le nuove 6 settimane e le precedenti 18. Una prima norma è contenuta nel comma 1 dell’articolo 12, in cui è stabilito che «i periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 …collocati anche parzialmente dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, nelle sei settimane del presente comma».

Fin qui nessuna novità rispetto a quanto già previsto dal decreto 104, in quanto anche ad agosto il legislatore ha voluto azzerare i contatori delle settimane, relative al Dl 18/2020, non utilizzate al 13 luglio. Le aziende però devono fare attenzione in quanto, in ogni caso, tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021 non potranno essere autorizzate più di 6 settimane.

Una seconda norma di coordinamento è contenuta nel comma 2, secondo cui «le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al decreto legge 104/2020». Questa scelta obbliga le aziende a finire il periodo residuo di 18 settimane riconosciuto dal Dl 104 prima di accedere alle nuove 6 settimane (sempre che sia possibile). 

Pertanto, l’impostazione del decreto 137 sembra tracciare i seguenti scenari: 

il primo riguarda le aziende che hanno solo in parte richiesto e ottenuto l’autorizzazione delle 18 settimane del Dl 104. In questo caso i datori di lavoro dovranno proseguire il percorso tracciato dal Dl 104 fino a fine dicembre utilizzando le prime 9 settimane libere da oneri e le ulteriori 9 settimane pagando, ove dovuto, il contributo aggiuntivo. Laddove queste settimane dovessero esaurirsi prima della fine dell’anno, le aziende potranno accedere alla nuova tutela di 6 settimane, a condizione che complessivamente, tra vecchie e nuove, non si superino le 6 settimane nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021;

il secondo riguarda i datori di lavoro che potranno accedere da subito alle nuove 6 settimane poiché si apprestano a esaurire le 18 settimane il prossimo 15 novembre. Queste aziende, ove dovuto, sono tenute al pagamento del contributo aggiuntivo in funzione della riduzione del fatturato;

il terzo riguarda le aziende soggette a restrizioni che sono in possesso dei codici Ateco richiamati nel decreto 137/2020. Solo queste potranno utilizzare la cassa senza oneri aggiuntivi. 

La scelta di obbligare a esaurire le settimane del Dl 104 prima di accedere alla nuova tutela del Dl 137 sembra andare a favore di quelle imprese più virtuose che, non avendo ancora utilizzato le prime 9 settimane libere da oneri del Dl 104, in questa fase di ricaduta dell’epidemia potranno ancora avvalersene almeno fino a fine anno. Senza questa disposizione anche le aziende più virtuose sarebbero state costrette ad accedere alla cassa integrazione pagando il contributo aggiuntivo.

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