DL SEMPLIFICAZIONI: INL

Silenzio-accoglimento entro 15 giorni dall’istanza per una serie di autorizzazioni e provvedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro e procedure amministrative e conciliative da remoto. Sono alcune novità contenute nel Dl semplificazioni (Dl 76/2020, in vigore per queste misure dal 15 settembre), sulle quali l’Inl ha fornito chiarimenti con la circolare 4 del 25 settembre 2020.

Il Dl 76/2020 ha infatti previsto alcune misure di semplificazione delle principali attività di carattere amministrativo svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Da una parte ci sono i provvedimenti autorizzatori, dall’altra le istruttorie amministrative.

Silenzio-accoglimento

Per i primi, il decreto semplificazioni ha stabilito che, trascorsi 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, i provvedimenti di autorizzazione si intendono rilasciati. La circolare dell’Ispettorato precisa che il termine dei 15 giorni – calendariali – decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza. Inoltre, è necessario che l’istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale. La mancata o errata indicazione di uno o più elementi della domanda determinerà l’inefficacia della stessa ai fini del «tacito rilascio» della relativa autorizzazione.

L’Ispettorato, tuttavia, non ha considerato che, trattandosi di provvedimenti amministrativi, dovrebbe trovare applicazione il principio del soccorso istruttorio, per cui il responsabile del procedimento «può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete» in base all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990.

Da un lato, quindi, la semplificazione riguarda i provvedimenti autorizzativi all’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. Sempre in quest’ultimo settore, il decreto ha semplificato le procedure relative al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli.

L’emergenza sanitaria in atto e le connesse difficoltà operative degli uffici territoriali potranno determinare la formazione del silenzio-accoglimento delle istanze nella maggior parte dei casi, in una materia in cui è in gioco la tutela della salute di soggetti fragili o particolari ambiti lavorativi.

La norma, infine, estende il silenzio-accoglimento a ogni altro provvedimento individuato dal direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Istruttorie e conciliazioni da remoto

Sull’altro versante, il decreto semplificazioni interviene sulle istruttorie amministrative che presuppongono la presenza fisica dell’istante, consentendo il loro svolgimento con strumenti di comunicazione da remoto. Si tratta della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni «presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino»; delle dimissioni della lavoratrice presentate nel periodo «intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa».

La disposizione prevede anche che con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato possano essere individuate ulteriori procedure da semplificare. Con decreto direttoriale 56/2020, infatti, l’Ispettorato ha aggiunto alle predette procedure anche:

a) l’attività conciliativa in base all’articolo 410 codice di procedura civile, degli articoli 11 e 12 del Dlgs 124/2004 (conciliazione monocratica e diffida accertativa per crediti patrimoniali);

b) l’audizione in base all’articolo 18 della legge 689/1981;

c) l’attività certificativa in base agli articoli 75 e seguenti del Dlgs 276/2003;

d) l’istruttoria di rinnovo dei contratti a tempo determinato in base all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 81/2015;

e) le audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza, esclusi gli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

La circolare dell’Ispettorato afferma che condizioni necessarie per lo svolgimento da remoto delle istruttorie amministrative sono l’identificazione degli interessati o dei soggetti delegati e l’acquisizione della loro volontà espressa. In merito a quest’ultima condizione, nelle procedure conciliative potrebbero verificarsi delle criticità poiché è compito del conciliatore acquisire un libero consenso delle parti anche attraverso l’audizione separata del datore di lavoro e del lavoratore. Un’altra condizione, di natura procedurale, introdotta dalla circolare è il divieto di registrazione della riunione. In caso di mancato rispetto del divieto – prosegue la circolare – la riunione dovrà essere interrotta sin quando la registrazione effettuata non sia eliminata.

Non si chiariscono, invece, gli effetti che un’eventuale registrazione (non cancellata) possa avere sul buon esito dell’istruttoria. L’Ispettorato precisa che è fatta salva, comunque, la facoltà per la parte istante di riscontrare l’invito chiedendo che la riunione abbia luogo “in presenza”, esplicitandone le motivazioni. In questo caso, se l’ufficio ritiene fondate le motivazioni esposte, non darà corso alla procedura “da remoto” e provvederà a riprogrammare l’audizione secondo la modalità richiesta dalla parte, tenuto sempre conto dell’esigenza di regolare gli accessi all’ufficio per evitarne l’affollamento. In considerazione dell’emergenza sanitaria e dei protocolli di sicurezza applicati dall’ufficio sarà, quindi, problematico da parte dell’istante motivare adeguatamente le ragioni per voler svolgere “in presenza” l’istruttoria amministrativa.

 

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