Nel mese di novembre ricorrono la festività del 1° novembre (Ognissanti), che quest’anno cade di domenica e la ex festività del 4 novembre.
Si riepiloga brevemente trattamento da riservare a queste giornate in busta paga anche con i riflessi legati all’emergenza pandemica in atto.
1° novembre (Ognissanti)
La giornata del 1° novembre 2015, ai fini del trattamento economico previsto, a norma dell'art. 2, legge n. 260/1949 e del D.P.R. n. 792/1985 è considerata festività infrasettimanale.
La legge prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali e la contrattazione collettiva integra tale disciplina dettagliando il trattamento.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.
Per la festività che non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Se la festività nazionale coincide con la domenica ai lavoratori spetta un ulteriore importo corrispondente ad una quota giornaliera di retribuzione. Ciò di solito corrisponde, salva diversa pattuizione contrattuale collettiva, ad 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e ad 1/6 per quelli retribuiti settimanalmente.
Per le festività che coincidono con il sabato è importante verificare sempre quanto disposto daicontratti collettivi anche di secondo livello e/o aziendali . A tal riguardo vedasi anche la Nota del Ministero del Lavoro n. 1664 del 2006 .
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da CCNL applicato.
4 novembre
La celebrazione della festività del 4 novembre (festa dell'Unità nazionale) viene celebrata dal 1977 nella prima domenica di novembre (e per tal motivo non è considerato un giorno festivo).
I CCNL stabiliscono se il trattamento da riconoscere sia quello della festività cadente di domenica o meno. Ad esempio il Ccnl dei Metalmeccanici, delle Telecomunicazioni- servizi telefonia o del Commercio, ma non solo questi, riconoscono quest'ultimo trattamento.
Pertanto è necessario anche in questo caso verificare puntualmente la disciplina contrattuale collettiva ai fini del trattamento da riconoscere ai lavoratori sia pagati ad ore che in misura fissa.
Lavoratori in Cig/FIS/CIGD - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /FIS/CIGD, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
-a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per riassumere
-retribuzione ad ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/FIS . Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
-Cig ad orario ridotto: a carico del datore di lavoro
In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.
Quanto il lavoratore riceve quale remunerazione per le festività, sia godute sia non godute, è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta sociale Inps, è parimenti soggetto Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.