La decontribuzione sud si potrà fruire anche senza rispettare i principi voluti dall’articolo 31 del Dlgs n. 150/15, come il rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni di alcuni lavoratori o l’inapplicabilità dell’agevolazione in caso di assunzioni non volontarie. Ottenuto il via libera dalla Ue, l’Inps, con la circolare n. 122/2020 di ieri, disciplina l’esonero per le aziende che occupano dipendenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Lo sgravio va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, si può applicare a tutti i dipendenti (con qualunque tipologia contrattuale), esclusi agricoli e domestici, compresi anche i nuovi rapporti costituiti nell’ultimo trimestre del corrente anno.
Grazie allo sgravio - non riconosciuto per i premi Inail - i datori risparmieranno il 30% dei contributi complessivi dovuti, senza alcun massimale. Si tratta di un aspetto interessante, in quanto consentirà alle aziende un discreto risparmio anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte. L’Inps ricorda che l’esonero non si può applicare su tutti i contributi dovuti; restano fuori dall’aiuto alcune ormai note forme di contribuzione come il contributo integrativo Naspi (0,30%) e le contribuzioni di tipo solidaristico. L’operazione recupero può iniziare già dall’UniEmens di ottobre con scadenza di versamento al 16 novembre.
L’Inps precisa che - pur trattandosi di un incentivo, in considerazione del fatto che lo stesso si rivolge sia al personale in forza, sia ai nuovi assunti in base a un’interpretazione estensiva della norma - la nuova decontribuzione sud, non ha natura di incentivo all’assunzione e, per fruirne, come già accennato, non si devono rispettare i principi generali sanciti dall’articolo 31, del Dlgs n. 150/15. Tuttavia, trattandosi di un beneficio contributivo, si rende necessario il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006. Questo significa che l’azienda ha diritto all’esonero se è in possesso del Durc, se non ha violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, se rispetta gli altri obblighi di legge in materia e se con contravviene alle regole imposte dagli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, lo sgravio è cumulabile con altre facilitazioni contributive previste dall’ordinamento. Nella circolare in rassegna, l’Inps afferma che il nuovo sgravio è cumulabile, altresì, con gli incentivi economici e, anche in questo caso, lo limita alla contribuzione datoriale dovuta. La scelta non appare condivisile, attesa la diversa natura delle misure di cui si tratta.
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