Il Governo inserisce nel nuovo decreto legge contro l’emergenza Covid la proroga al 31 ottobre di due scadenze collegate ai trattamenti di sostegno al reddito.
Le scadenze che beneficiano dell’allungamento dei termini sono quelle previste dai commi 9 e 10, dell’articolo 1, del decreto Agosto (Dl 104/2020).
La prima riguarda l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd) e di Assegno ordinario (Aso) collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto degli stessi da parte dell’Inps, la cui scadenza era fissata (per qualunque motivo, anche per effetto di precedenti proroghe amministrative) al 31 luglio, dapprima slittata al 31 agosto e che ora va alla fine di ottobre.
La seconda (prevista dal comma 10), si riferisce sempre ad adempimenti della medesima natura, ma con scadenza ordinaria compresa tra il 1° e il 31 agosto.
Quest’ultima, che ha subito un primo slittamento al 30 settembre, ora trova la sua definitiva collocazione al 31 ottobre.
Lo spostamento in avanti consente a datori di lavoro e ai loro consulenti che – hanno sforato le originarie scadenze - di tirare un sospiro di sollievo. Per effetto del più ampio tempo concesso, essi avranno infatti la possibilità di effettuare gli adempimenti che erano saltati. Ancor più rilevante è il fatto che con questo provvedimento viene scongiurata l’operatività della decadenza, la quale avrebbe avuto un effetto negativo sulle aziende, costringendole a sostenere direttamente l’onere dei trattamenti.
In realtà, il differimento era già stato annunciato nella circolare Inps 115/20 e avrebbe dovuto trovare spazio in modo più ragionevole e sistemico nel maxiemendamento alla legge di conversione del decreto 104, approvato ieri al Senato. Si è provveduto, invece, in altra maniera.
D’ora in poi, dunque, fatte salve altre modifiche, si va a regime in base a quanto definito, da ultimo, dai commi 5 e 6, dell’articolo 1, del decreto Agosto. Le domande di intervento di integrazione salariale devono essere inoltrate all’Inps – a pena di decadenza – entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La trasmissione dei dati per il pagamento diretto dell’istituto di previdenza (SR 41 semplificato), invece, deve avvenire – sempre a pena di decadenza - entro la fine del mese seguente a quello in cui ha avuto termine il periodo di integrazione; tuttavia, se la relativa autorizzazione giunge dopo tale scadenza, allora il datore di lavoro potrà adempiere entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
Tutte le news