Fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i datori di lavoro, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi, potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine (in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Dlgs 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal cosiddetto decreto Dignità), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle cosiddette causali. È questa la modifica introdotta dal decreto Agosto (Dl 104/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020) al comma 1 dell’articolo 93 della legge 77/2020 (di conversione del Dl Rilancio) entrato in vigore solo qualche settimana fa (19 luglio 2020).
Le modifiche al Dl Rilancio
La norma contiene parecchie novità rispetto alla versione già approvata dal Parlamento meno di un mese fa e che aveva suscitato parecchi dubbi e perplessità. Vediamo quali.
In primo luogo, la nuova versione dell’articolo 93, comma 1, afferma che la normativa viene dettata «in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Con questo inciso, in pratica, il legislatore evidenzia il carattere di specialità e di temporaneità delle deroghe contenute nella nuova regolamentazione rispetto alla normativa ordinaria in materia di contratto a termine.
Niente paletti sulle date
I rinnovi e le proroghe, secondo la nuova normativa, potranno riguardare tutti i contratti a tempo determinato essendo stato eliminato il “paletto” della sussistenza del contratto a termine in vigore al 23 febbraio 2020 che escludeva, di fatto, la possibilità di rinnovare o prorogare in deroga i contratti a termine stipulati dopo questa data. La nuova disposizione prevede che possano essere rinnovati o prorogati (in deroga) i contratti a tempo determinato purché stipulati fino alla data del 31 dicembre 2020, ultimo giorno utile per compiere l’ultima proroga o l’ultimo rinnovo tenuto conto che la nuova normativa consente l’utilizzo dei rinnovi e proroghe “in deroga” per un periodo massimo di 12 mesi. In questo senso quindi, l’ulteriore rinnovo o proroga, dovrà seguire le regole ordinarie.
Misure valide solo una volta
Il nuovo comma 1 dell’articolo 93, inoltre, prevede che i rinnovi o proroghe debbano comunque rispettare il periodo complessivo massimo di 24 mesi. Tale riferimento temporale pare però di difficile interpretazione, considerato che il periodo complessivo di utilizzo dei contratti a termine anche a scopo di somministrazione è stabilito prioritariamente dalla contrattazione collettiva. Il rinnovo o proroga in parola, poi, potrà essere utilizzato una sola volta.
Ok alla deroga delle causali
Da ultimo, ma non meno importante, la nuova versione dell’articolo 93, comma, 1 prevede che il rinnovo o proroga del contratto a termine possano avvenire anche in deroga all’apposizione delle causali. La norma generale in tema di causali (articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015) prevede che debbano essere apposte in qualsiasi caso di rinnovo del contratto a termine; in caso di proroga, invece, la causale deve essere apposta solo se la proroga in questione supera i 12 mesi.
Le ragioni di apposizione del termine sono state previste in modo specifico dalla legge:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Inclusi anche i somministrati
Benché l’assunzione a tempo determinato da parte di un’agenzia di lavoro non sia considerata espressamente dall’articolo 93, come modificato dal decreto Agosto, si deve ritenere che la deroga in questione debba valere anche per il contratto a termine in somministrazione.
Ciò in quanto la normativa generale afferma che il rapporto di lavoro a termine fra agenzia per il lavoro e lavoratore è soggetta, con alcune eccezioni, alla disciplina sui rapporti a termine diretti (articolo 34 del Dlgs 81/2015). La ratio ispiratrice dell’articolo 93, del resto, calza perfettamente anche alla somministrazione.
Tutte le news