RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE: il D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 2.4.2020, n. 21, a favore dei titolari dei redditi di lavoro dipendente prevede al fine di ridurre la pressione fiscale a decorrere dal 01 luglio 2020:
- un trattamento integrativo;
- una ulteriore detrazione fiscale.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO: è riconosciuto un trattamento integrativo laddove l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1 del d..P.R. 917/1986 di importo pari a:
- per l’anno 2020: 600 euro
- per l’anno 2021: 1.200 euro
a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a euro 28.000 il trattamento integrativo è riconosciuto in automatico dai sostituti d’imposta.
SPETTANZA E MATURAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO: il trattamento integrativo spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato, al pari delle detrazioni di produzione reddito ex art. 13 del d.P.R. 917/1986, al periodo di lavoro.
Il trattamento integrativo è stabilito in misura fissa:
- per l’anno 2020: 600 euro
- per l’anno 2021: 1.200 euro
ed è concesso laddove l’importo dell’imposta lorda calcolata a scaglioni di reddito ex art.11 del d.P.R. 917/1986 sia superiore alle detrazioni di produzione reddito previste dall’art. 13, co. 1 del medesimo Decreto.
ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (BONUS I.R.PE.F. 2.0): sui redditi sopra indicati spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, come esemplificato nella sottostante tabella:
Reddito annuo complessivo |
Ulteriore detrazione |
28.000 <RC< 35.000 |
480 + {120 x [(35.000 – RC)/7.000]} |
35.000 <RC< 40.000 |
480 + {120 x [(40.000 – RC)/5.000]} |
RC > 40.000 |
0 |
I predetti trattamenti integrativi sostituiscono il bonus Irpef di € 80,00 che dal 01 luglio 2020 è stato abrogato.
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