La contribuzione sulle ferie non godute può essere differita di un periodo pari a quello di sospensione del rapporto in seguito all'intervento degli ammortizzatori sociali. Lo hanno precisato, a suo tempo, l'Inps, con il messaggio n. 18850/2006 e il Ministero del Lavoro, con la nota n. 19/2011 .
Sulla scorta dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 le ferie devono essere fruite:
1) per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione, in maniera continuativa se richiesto dal lavoratore, fatta salva una diversa previsione della contrattazione collettiva (cfr. Ministero del Lavoro, nota n. 4908/2006);
2) per un ulteriore periodo, di 2 settimane anche frazionate, entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvo diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva;
3) per un terzo periodo residuale eventualmente stabilito in termini aggiuntivi, rispetto a quelli di genesi legale, dal contratto collettivo.
Nella circostanza della mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il diverso termine stabilito dalle fonti negoziali, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute. Tale obbligo riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime di legge (cfr. Ministero del lavoro, nota n. 5221/2006).
Sotto un profilo generale, ne deriva che il momento impositivo dell'obbligazione contributiva coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione previsto dalla legge o dai contratti collettivi (cfr. Inps, circolari n. 134/1998, n. 186/1999 e n. 15/2002, messaggi n. 79/2003, n. 118/2003 e n. 18850/2006).
Sulla base di tale presupposto, nel mese in cui sorge l'obbligo contributivo, l'imponibile previdenziale deve essere incrementato di un importo pari a quello relativo al controvalore economico delle ferie maturate e non godute.
Un'importante deroga a tale principio è stata stabilita dall'INPS con il messaggio n. 18850/2006 , secondo il quale, nella circostanza in cui intervenga un'ipotesi d'interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge – quali ad esempio malattia, maternità, infortunio e cassa integrazione guadagni - verificatesi nel corso del termine di diciotto mesi antecedenti, l'obbligo contributivo è procrastinato di un analogo periodo.
In tale caso il termine per il versamento dei contributi sulle ferie non godute rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo, riprendendo a decorrere dal giorno in cui il lavoratore rientra in servizio.
Sulla base di tale principio, anche il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello di cui alla nota n. 19/2011 , ha precisato che la sospensione della contribuzione si verifica in tutti i casi di intervento di ammortizzatori sociali qualunque sia la misura invocata richiamando, per quanto allora vigente, CIGO, CIGS e CIG in deroga. A tale soluzione si perviene quindi anche nella circostanza dell'utilizzo di tutti gli strumenti di sostegno al reddito in costanza di lavoro a carattere emergenziale Covid, ivi compreso l'assegno ordinario.