CIG E AUTOCERTIFICAZIONE

l termine scaduto ieri, 8 giugno, entro cui i datori di lavoro erano tenuti a comunicare i dati per il pagamento della cassa integrazione riferita alle sospensioni o riduzioni che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile è ordinatorio e non perentorio. Quindi per datore di lavoro e lavoratore non scatta alcuna decadenza dal diritto di ricevere la prestazione. 

Con una nota del 6 giugno, l’Inps ha anticipato alcuni contenuti della prossima circolare sulle novità introdotte dal decreto legge 34/2020. Secondo l’istituto di previdenza, proprio il decreto rilancio ha individuato un iter procedurale snello per richiedere fino a 14 settimane (9 + 5) di cassa integrazione. Le aziende, per dimostrare di aver già utilizzato le prime 9, dovranno allegare alle nuove domande dei file con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

Secondo la nota, al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Dl 34/2020 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte delle imprese che hanno già presentato domanda di Cigo o assegno ordinario per periodi che iniziano tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiederne ulteriori.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Inps conferma che il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare troverà attuazione anche con riferimento agli assegni ordinari concessi dai fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26 del Dlgs 148/2015) e dal Fis a seguito della sospensione o riduzione dell’attività per l’emergenza da Covid-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Infine,con un decreto interministeriale firmato il 30 maggio 2020 , sono state distribuite le risorse economiche stanziate dal decreto rilancio, ai fondi bilaterali dell’artigiano e delle agenzie per la somministrazione. Con un secondo decreto firmato lo stesso giorno , è stato incrementato il fondo che copre la cassa integrazione in deroga per le aziende multilocalizzate.

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