La cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 resta fruibile per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di ottenere altre cinque settimane per le sole aziende che abbiamo interamente utilizzato tutte e nove le settimane precedentemente concesse. Consumato anche questo periodo, se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattamento dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Novità anche per la cassa in deroga: l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all’Inps per velocizzare i tempi di erogazione, con l’obiettivo di superare i forti ritardi legati alla tortuosità delle attuali procedure. I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari, le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Per questa fase viene meno il doppio canale che vede coinvolte Regioni e Inps, che rallenta le procedure di pagamento. Sarà sempre l’Inps a provvedere all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l’Inps verificherà che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd.
Con queste soluzioni contenute nel testo del Dl Rilancio, il Governo ha corretto il tiro dopo l’allarme della Ragioneria generale dello Stato sulla mancanza di coperture di un allungamento, secco, di ulteriori nove settimane prospettato originariamente dall’Esecutivo (in aggiunta alle nove settimane concesse dal Dl Cura Italia). I circa 15 miliardi disponibili servono a coprire per almeno 3 miliardi la prima tranche di ammortizzatori, per la quale il governo con il Dl 18 aveva stanziato 5 miliardi, che si sono rivelati del tutto insufficienti dopo la chiusura generalizzata delle attività produttive. Per evitare che possa scattare la corsa a prenotare tutte e nove le settimane di proroga, provocando l’esaurimento dei fondi, si è messo a punto questo meccanismo, per cui bisogna utilizzare prima tutte e nove le settimane già concesse per avere la proroga di 5 che dovrebbe avvenire in automatico. Se poi servirà, bisognerà presentare una nuova richiesta per ottenere altre 4 settimane.
Vengono stabilite anche tempistiche precise per la concessione di Cig nel giro di un mese e mezzo: i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono chiedere all’Inps il pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per i periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del Dl, il termine per la trasmissione è di 15 giorni (dall’entrata in vigore). Le Amministrazioni competenti autorizzano le domande entro il giorno 5 del mese successivo,poi entro il 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano i dati per il pagamento delle prestazioni all’Inps che dispone l’erogazione entro la fine del mese.
Inoltre il Dl proroga dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi, e sospende le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Novità per i contratti a termine: si possono rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 senza apporre le causali, introdotte dal decreto dignità.
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