SCADENZE VERSAMENTI

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Tra vecchie proroghe, ulteriormente spostate in avanti, e nuove proroghe, il calendario fiscale dei pagamenti dei prossimi mesi diventa sempre più fitto e confusionario. Tra le nuove proroghe sono stati ripescati i pagamenti delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, che erano stati ignorati dai precedenti provvedimenti. Vecchie e nuove proroghe, che sono contenute nel decreto rilancio che, però, non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli redditi 2020, per l’anno 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più.

Ripescati gli avvisi bonari

Una delle nuove proroghe riguarda i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto rilancio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Vecchie proroghe, nuovi termini

I nuovi differimenti previsti dal decreto spostano diversi versamenti, che erano in scadenza nei mesi di maggio e giugno, prevedendo, di norma, la ripresa dei pagamenti entro il 16 settembre 2020. Ad esempio, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

La sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Le stesse date per la ripresa dei pagamenti, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, valgono per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i cui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. 

Il beneficio spetta a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. È stata anche spostata in avanti la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Così cambiano le scadenze

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