INDENNITA' DI € 600,00 ESTESA
Estesa a ulteriori categorie di lavoratori, pari a una platea stimata in 365mila persone, l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo, per effetto del decreto interministeriale Economia-Lavoro numero 10 del 4 maggio pubblicato ieri. L’intervento si colloca nell’ambito del Fondo per il reddito di ultima istanza, introdotto dal decreto legge 18/2020 e potenziato per l’occasione.
Il Fondo è stato creato con una dotazione di 300 milioni di euro, di cui 200 sono stati destinati all’indennità di 600 euro per gli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate e i rimanenti 100 milioni sono rimasti inutilizzati. Con il decreto 53073 del ministero dell’Economia datato 27 aprile, la dotazione del Fondo è stata portata a 500 milioni. Il decreto interministeriale 10 ha destinato 280 milioni agli iscritti alle Casse e i rimanenti 220 milioni per erogare l’indennità di 600 euro a quattro nuove categorie di lavoratori a fronte di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività. Si tratta di:
stagionali dipendenti non impiegati nel settore turistico o termale (per questi comparti già opera l’articolo 27 del Dl 18/2020), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (poiché non viene precisato altro, sono compresi sia i contratti a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità);
venditori a domicilio (articolo 19 del Dlgs 114/1998) con partita Iva, reddito 2019 derivante da questa attività superiore a 5mila euro e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020;
autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso.
In tutti i casi, al momento della domanda del bonus il richiedente non deve essere pensionato e non deve avere un contratto subordinato a tempo indeterminato (eccetto quello per il lavoro intermittente).
L’indennità verrà erogata a fronte di richiesta all’Inps. Il decreto non precisa tempi e modalità, che dovranno essere indicate dall’istituto di previdenza, ma è probabile che si utilizzerà la procedura online già usata per le altre indennità da 600 euro.
Peraltro il decreto legge rilancio prevede la corresponsione del bonus a queste nuove quattro categorie di lavoratori anche per aprile e maggio, con risorse che però, in base alle bozze, non fanno più riferimento al Fondo per il reddito di ultima istanza, il quale a sua volta dovrebbe essere portato a 1,2 miliardi di euro.
Invece, per quanto riguarda i professionisti iscritti alle Casse, gli 80 milioni aggiuntivi consentono di erogare l’indennità a 133mila richiedenti finora esclusi (in linea con il monitoraggio del 28 aprile delle domande arrivate agli Enti). Alla fine del mese scorso risultavano però ancora in lavorazione 8.130 domande, che oggi si sono trasformate in 5.266 richieste accettate pari a 3,1 milioni di euro per le quali non c’è copertura (e altre 1.000 sono ancora in lavorazione).
Per questo motivo Alberto Oliveti, presidente Adepp, da una parte ha riconosciuto ai ministri del Lavoro e dell’Economia di aver tenuto fede all’impegno di trovare le coperture necessarie, ma al contempo proprio ieri ha scritto loro chiedendo informazioni sul finanziamento delle ulteriori richieste e sollecitando il rimborso dei 200 (ora 280 milioni) che le Casse hanno anticipato agli iscritti per conto del Governo.
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