L’articolo 42 del Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 110 del 29 aprile, supplemento ordinario 16), ha previsto importanti disposizioni sulla competenza Inail relativa alla gestione dei lavoratori affetti da coronavirus: nei casi accertati di infezione da Sars- CoV-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve redigere il normale certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all’Inail che assicura la tutela dell’infortunato.
È stato normativamente disposto, dunque, che il periodo di astensione dal lavoro determinata da infezione da coronavirus contratta in occasione del lavoro (comprensivo del periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro), fosse di diretta competenza dell’istituto assicurativo.
L’Inail stesso, il 3 aprile, ha diffuso una dettagliata circolare (la 13 del 2020 ) per disciplinare anche dal punto di vista operativo la gestione dei casi Covid 19.
Uno dei punti critici della norma è infatti la necessità di stabilire che il contagio sia avvenuto in occasione del lavoro, prova in assoluto non facile da fornire, poiché è evidente che anche a causa del lungo periodo di incubazione non ci possa essere certezza sul luogo e sulla causa del contagio, se cioè sia avvenuto in occasione del lavoro ovvero nell’ambito della vita privata del lavoratore.
L’Istituto ha fornito importanti chiarimenti, facendo riferimento in primo luogo a una precedente circolare (la 74 del 23 novembre 1995), riguardante in generale la trattazione delle malattie infettive e parassitarie, e inquadrando queste affezioni come infortuni sul lavoro. L’Inail ha precisato che nell’attuale situazione pandemica devono necessariamente operare delle presunzioni semplici (che cioè possono essere smentite da prove positive di segno contrario), assumendo che per gli operatori sanitari debba ritenersi altamente probabile che l’infezione sia stata contratta in occasione del lavoro, così come per altre categorie fortemente esposte quali ad esempio lavoratori che operano in front office, alla cassa, addetti alle vendite e banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, e altre categorie assimilabili a queste. È ritenuto indennizzabile dall’Inail ogni caso di contagio che in base a indizi gravi precisi e concordanti sia riconducibile al posto di lavoro (o meglio, all’occasione di lavoro) del soggetto ammalato. Infine, stando alle linee guida di riferimento, la tutela assicurativa è estesa a tutti i casi in cui l’identificazione delle cause precise del contagio si presentino problematiche.
Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail. L’Istituto assicura la tutela dell’infortunato.
È essenziale, ai fini della tutela Inail, che sia trasmessa all’Istituto anche la certificazione relativa all’avvenuto contagio: documentazione che può consistere in qualunque accertamento clinico strumentale in grado di attestare, in base alle attuali conoscenze scientifiche, l’avvenuto contagio. Questa documentazione può essere trasmessa anche in un secondo momento o acquisita direttamente dall’infortunato senza ricorrere alla trasmissione telematica da parte del medico.
Infine, il Dl 18/2020 prevede espressamente che i casi Covid pur qualificati come infortuni sul lavoro gravino sulla gestione assicurativa ma non siano computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dell’azienda.
Pertanto, come del resto avviene in analogia ad altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti dei contagi da coronavirus non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato. Infine, la circolare Inail ha precisato che anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere.
Come per gli altri casi di infortunio, i datori di lavoro del settore pubblico e privato assicurati all’Inail devono poi effettuare la denuncia-comunicazione d'infortunio all’Istituto in base all’articolo 53 del Dpr 11247/1965 (si veda l’altro articolo in pagina).
Tutte le news