Per richiedere alla banca l’anticipazione del trattamento di Cig in deroga, non è necessario che il lavoratore presenti il modello SR41, trasmesso all’Inps dal datore di lavoro per rendicontare le ore effettive di cassa, nonché per comunicare i dati per il pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza.
È questa l’indicazione fornita dall’Abi alle banche associate con unacircolare del 23 aprile , a fronte del fatto che gli istituti convenzionati nei giorni scorsi stavano richiedendo tale documento ai lavoratori.
La richiesta in realtà era legittimata dalla previsione contenuta nell’allegato B3 della convenzione Abi-Governo-parti sociali del 30 marzo, cioè nel documento con cui il dipendente comunica gli estremi del conto corrente su cui l’Inps deve versare l’indennità di integrazione salariale, estremi che sono altresì contenuti nell’SR41.
Il problema però è che l’SR41, come spiega l’Abi nell’ultima circolare, è presentato all’Inps solo dopo che la domanda di cassa è stata autorizzata dall’istituto, che a sua volta rilascia l’autorizzazione solo dopo aver ricevuto il decreto e l’elenco dei beneficiari dalla Regione (nel caso della Cigd). Infatti, senza il numero di autorizzazione specifico non è possibile presentare l’SR41 e quindi consentire l’effettivo pagamento della cassa al dipendente.
L’iter di questa procedura è molto lungo e pertanto, una volta che l’azienda ha presentato l’SR41, questo si è praticamente concluso, in quanto mancano solo i tempi tecnici dell’Inps per effettuare il pagamento.
L’anticipazione bancaria, doveva avere proprio la funzione di evitare l’attesa dei tempi di autorizzazione e in quest’ottica si spiega altresì la previsione contenuta nella convenzione, dell’eventuale responsabilità solidale del datore di lavoro di dover risarcire la banca qualora la domanda non sia stata autorizzata dall’Inps (per responsabilità imputabile al datore di lavoro medesimo)
Pertanto, per restituire all’anticipazione la sua reale funzione, è stato indispensabile eliminare l’obbligo di presentazione dell’SR41, sostituito invece, secondo le nuove indicazioni dell’Abi, da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall’azienda contenente l’impegno di indicare nell’SR41 gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, dove la banca erogherà l’anticipazione e l’Inps verserà l’integrazione salariale estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell’istituto di credito.
Sempre cono la finalità di ridurre i tempi, la medesima procedura dovrebbe essere applicabile anche nel caso di anticipazione di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario del Fis, sebbene l’Abi nella circolare del 9 aprile consenta la richiesta dell’SR41.
Infatti, qualora il datore di lavoro che ricorre alla Cigo o all’assegno ordinario opti per il pagamento diretto (in luogo dell’anticipo), l’iter di presentazione dell’SR41 è analogo a quello della cassa in deroga: la domanda va presentata non alla Regione ma direttamente all’Inps che comunque deve rilasciare l’autorizzazione e il relativo codice da inserire nel modello SR41.
Infine ricordiamo che con le circolari Abi del 10 e 16 aprile è stata regolamentata l’estensione dell’anticipazione alle domande di assegno ordinario ai fondi di solidarietà di settore e alternativi, che la convenzione richiamava solo in termini di impegno.
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