CASI DI MALATTIA LEGATI AL CORONA VIRUS

News Lavoro

Il Dl 18/2020 (ora all’esame della Camera per la conversione in legge) ha introdotto alcune regole particolari per i casi di malattia legati al coronavirus.

Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

In queste ipotesi è il medico curante che deve darne evidenza, compilando il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine agli eventi stessi: i certificati riguardanti queste casistiche emessi prima del 17 marzo (data di entrata in vigore del Dl 18/2020) sono considerati comunque validi.

Invece, se il lavoratore si trova in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche.

Fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno il riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) e per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Infine, l’articolo 26, comma 5 del Dl 18/2020 ha previsto che l’eventuale integrazione a carico del datore da corrispondere ai lavoratori, con riferimento ai casi appena descritti, possa essere posta a carico dello Stato, dietro presentazione di una istanza ad hoc all’ente previdenziale, nei limiti delle risorse stanziate. Su questo punto si attendono le istruzioni gestionali, che dovranno anche prevedere le modalità di rimborso dei trattamenti di integrazione già erogati in attesa dei chiarimenti operativi.

Per la relazione tra la malattia e la fruizione di un ammortizzatore sociale, secondo la prassi Inps (circolare 82/2009, tuttora valida) bisogna distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente. Nel primo caso, l’evento non è indennizzabile poiché non c’è obbligo di prestare attività lavorativa. In questa situazione non è neppure necessario che il lavoratore si faccia certificare dal medico curante e comunichi lo stato di malattia. 

Se invece la malattia è iniziata prima della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due fattispecie:

la totalità del personale in forza all’ufficio o al reparto cui il dipendente appartiene ha sospeso l’attività: anche questi beneficerà dunque delle prestazioni garantite dall’ammortizzatore attivato, dalla data di inizio dello stesso;

non è sospesa dal lavoro la totalità degli addetti in forza all’ufficio o al reparto di appartenenza del lavoratore: quest’ultimo continuerà a godere dell’indennità di malattia, se prevista.

Quando c’è una cassa integrazione con riduzione di orario, il relativo trattamento non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.

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