Il dipendente sospeso a zero ore coperto da Cigo, cassa in deroga o da assegno ordinario erogato dal Fis può chiedere a una banca di anticipargli l’indennità che dovrebbe erogare l’Inps.
Lo prevede la convenzione Abi-Governo-parti sociali, sottoscritta il 30 marzo, al fine di consentire ai dipendenti di ricevere tempestivamente l’indennità, attraverso l’apertura di credito in un conto corrente apposito (se richiesto dalla banca) per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro. Tale valore dovrebbe essere stato determinato considerando come base di calcolo il massimale mensile più piccolo di Cig per quasi due mesi, al netto dell’imposizione fiscale. L’importo è parametrato a nove settimane di sospensione a zero ore, ed è ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore, così come a fronte di rapporto a tempo parziale.
L’articolata procedura deve essere attivata dal dipendente, che sceglie una delle banche aderenti alla convenzione alla quale presentare la richiesta di anticipazione (nonché di eventuale apertura di un conto corrente) completa dei numerosi documenti previsti dalla convenzione medesima.
L’istituto di credito, sulla base dei documenti ricevuti e delle procedure interne, effettua nei tempi più brevi possibili la valutazione di merito creditizio e provvede all’eventuale apertura del conto corrente (a condizioni di massimo favore per evitare costi) e all’erogazione dell’anticipazione.
Il ruolo e le incombenze in capo al datore di lavoro sono comunque importanti, in quanto oltre che dare il benestare alla richiesta di anticipazione e a tutti i documenti richiesti, lo stesso è tenuto a fornire una serie di informazioni e dichiarazioni funzionali all’istruzione e definizione della pratica. In più le aziende non associate alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici, devono allegare la dichiarazione di condividere e aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella convenzione.
L’impresa deve altresì attestare di aver presentato la domanda di accesso all’ammortizzatore sociale con richiesta di pagamento diretto, nonché di aver inserito il dipendente nella lista dei beneficiari, specificando il periodo di sospensione.
Inoltre l’azienda (o il lavoratore) dovrà tempestivamente informare la banca dell’esito della domanda, nonché rilasciare un ulteriore documento con cui dichiarare di aver riportato nel modello SR41 (utilizzato per la rendicontazione delle ore di cassa effettive ai fini del pagamento diretto) gli estremi del conto corrente sul quale è stata erogata l’anticipazione bancaria. Infatti l’Inps, a seguito della cessione del credito effettuata dal dipendente alla banca, dovrà versare l’indennità a suo carico proprio su questo conto corrente, al fine di rimborsare l’anticipazione erogata. Tale rimborso deve avvenire non oltre sette
mesi dall’apertura del conto, salvo l’impegno del datore di lavoro di bonificare gli eventuali importi dovuti a titolo di stipendio nel nuovo conto corrente (previa autorizzazione da parte del dipendente), obbligo che sussiste anche nel caso in cui né l’Inps né in seconda battuta il dipendente estinguano direttamente il debito verso la banca.
In quest’ultimo caso l’azienda potrebbe essere considerata obbligata solidalmente con il dipendente e tenuta al versamento entro 30 giorni dalla richiesta, laddove abbia effettuato errate comunicazioni o ne abbia omesso altre obbligatorie secondo la convenzione (per esempio comunicazione tempestiva dell’esito della domanda), ovvero laddove la mancata autorizzazione alla Cig o all’assegno ordinario sia imputabile a una sua responsabilità.
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