Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde alle numerose richieste di chiarimento pervenute, specificando chi ha diritto al premio di 100 euro in busta paga previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020, chi lo richiede, chi lo eroga e soprattutto fornendo alcuni esempi pratici ai fini della determinazione dell’importo spettante a seconda dei casi. In particolare, in riferimento ai quesiti già analizzati con la risoluzione n. 8/E, l’Amministrazione finanziaria precisa che il premio spetta la lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa a marzo in presenza in tutti i giorni previsti da contratto, a prescindere se in full time o in part time (verticale o orizzontale). Dunque, il premio non spetta per i giorni in cui la prestazione lavorativa non si è svolta presso la sede di lavoro, in quanto il lavoratore ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, oppure è stato assente per ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, etc. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e, per consentire loro il recupero, è previsto l'utilizzo dell'istituto della compensazione.
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