Con la circolare n. 50 del 4 aprile 2020, condivisa con il Ministero del Lavoro, l’Inps informa che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni. L’Istituto, rinviando ad una successiva circolare con chiarimenti e istruzioni operative, specifica che la disposizione di legge si applica ai termini di decadenza successivi alla data del 23 febbraio 2020. A rientrare nell’ambito di applicazione della norma le seguenti scadenze:
a) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per la pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° marzo 2020);
b) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità c.d. APE sociale, di cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
c) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
d) riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020);
e) pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
f) conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L'Istituto precisa inoltre che nella sospensione rientrano anche i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia (ex articolo 13 della legge n. 1338/1962), ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020. Dal 2 giugno, quindi, gli interessati saranno rimessi nei predetti termini conservando il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento. Nella circolare si fa anche riferimento agli iscritti alla Cassa ex INADEL, per i quali sono sospesi i termini di decadenza che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020 per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini TFS/TFR (legge 6 dicembre 1965, n. 1368, legge 8 marzo 1968, n. 152). La sospensione non opera con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei provvedimenti di cui al presente punto già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
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