Al fine di contenere la mobilità delle persone, riducendo così le possibilità di contagio, l'art.1 comma 1 lettera e) del DPCM 08.03.2020 "raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art.2 comma 1 lettera r) ", ovvero il ricorso al lavoro agile.
Il lavoro agile di natura emergenziale, disciplinato quindi dal menzionato articolo 2 comma 1 lettera r del DPCM 08.03.2020, stabilisce che la modalità di lavoro agile prevista dalla legge 22/05/2017 n.81, può essere applicata, per tutta la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato ... anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.
Per poter avviare la prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale, sarà necessario:
a) inviare telematicamente ( e-mail, Pec, etc.) al dipendente e ai RLS, l'informativa sulla sicurezza prevista dall'art.22 della L.81/2017, il cui testo e' disponibile sul portale web dell'INAIL;
b) depositare la comunicazione obbligatoria sul portale entro 5 giorni dall'avvio della prestazione di lavoro agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere.