Il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 fornisce misure per evitare il diffondersi di epidemie nelle zone in cui risultano presenti soggetti colpiti dal coronavirus.
Le misure straordinarie di sicurezza, sono così riassumibili:
divieto di allontanamento dal Comune/area interessata al virus
divieto di accesso al Comune/area interessata al virus
sospensione di qualsiasi manifestazione (e natura), eventi, riunione in luoghi pubblici e privati
sospensione servizi educativi per l’infanzia e scuole di ogni ordine e grado
sospensione viaggi di istruzione
sospensione procedure concorsuali e attività pubblici uffici
applicazione della quarantena con sorveglianza attiva
obbligo da parte dei soggetti che hanno fatto ingresso in zone a rischio, di comunicarlo al compartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio
chiusura di tutte le attività commerciali
sospensione attività lavorative.
Il datore di lavoro, comunque, dovrà rendersi parte attiva con le seguenti iniziative:
sospensione attività presso il Comune o regione in cui è ubicata l’unità produttiva senza obbligo di pagamento della retribuzione e versamento dei contributi trattandosi di assenze a lui non imputabili. Nei casi in cui il lavoratore si dovesse rifiutare di presentarsi al lavoro, le assenze dovranno considerarsi ingiustificate.
considerare quale assenza giustificata quella del lavoratore in quarantena, senza riconoscere alcuna indennità di malattia se non si è in presenza di certificazione medica che attesti uno stato influenzale. In tali casi, si potrà ricorrere agli istituti delle ferie e/o permessi retribuiti o al lavoro agile (smart working) o telelavoro ove disciplinati dai CCNL o nei casi contemplati dalla legge (es. contrattazione territoriale, aziendale).
Bisogna, quindi, tener presente che il datore di lavoro è sempre responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sarà, pertanto, tenuto all’immediato aggiornamento del DVR individuando le protezioni per il personale e garantire adeguata formazione/informazione ai lavoratori tutti e ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda, alzando il livello di sicurezza in azienda; i più diretti collaboratori – medico aziendale ed RSPP – dovranno coordinarsi e mettere in campo ogni iniziativa utile con riguardo all’ambito igienico sanitario (pulizia dei locali, addestramento personale, controlli periodici) e all’organizzazione in caso di emergenza.
Tra le prime e immediate raccomandazioni che il datore di lavoro dovrà rendere pubbliche (mediante affissione nelle bacheche aziendali), vi sono quelle previste dal Ministero della Salute con circolare n. 1141/2020:
lavarsi con frequenza e accuratamente le mani
curare l’igiene delle scrivanie e superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
evitare contatto ravvicinato con persone affette da infezioni respiratorie
evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
coprire naso e bocca se si starnutisce o tossisce
contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.