In arrivo una nuova forma di assunzione agevolata per i giovani denominata “Io Lavoro”. Lo rende noto l'Anpal con il decreto direttoriale 44/2020 . L'agevolazione riguarda i datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 24 anni, estendibile a 25 anni e oltre per coloro che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dal Dm 20 marzo 2013, è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero chi ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
I soggetti da assumere non devono aver avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con lo stesso datore a meno che non si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.
L'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione è molto ampio: esclusa solo la provincia autonoma di Bolzano. Per ottenere il bonus, l'assunzione deve avvenire a tempo indeterminato (anche per somministrazione) a tempo pieno o parziale; sono compresi i contratti di apprendistato professionalizzante. Come già accennato, sono premiate anche le trasformazioni. Per espressa esclusione normativa restano fuori il lavoro domestico, quello occasionale e l'intermittente.
I datori di lavoro hanno diritto a un esonero contributivo (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione, entro un tetto di 8.060 euro, applicato mensilmente. Per i lavoratori part time si deve effettuare un riproporzionamento. In analogia con altri interventi analoghi, il decreto individua nel 28 febbraio 2022 il termine ultimo decadenziale per il recupero dell'agevolazione.
Il bonus rientra nel “de minimis” a meno che l'assunzione non generi un incremento occupazionale netto. Tale ultima condizione non è richiesta se i posti da occupare si sono resi disponibili a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Il nuovo aiuto è cumulabile con le agevolazioni concesse in caso di assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza. Sorprende il fatto che nel decreto, l'Anpal, nel citare le compatibilità con altri benefici, indichi anche l'articolo 1 bis del Dl 87/2018, abrogato dal comma 10, dell'articolo 1 della legge 160/2019.
In linea con quanto avvenuto in passato, i datori di lavoro prima di applicare il beneficio devono presentare un'istanza telematica preliminare all'Inps. L'istituto verifica i requisiti e la presenza delle risorse economiche; comunicata la prenotazione della somma, il datore di lavoro - nei 10 giorni successivi, a pena di decadenza - deve effettuare l'assunzione (se non lo ha già fatto) e confermare la prenotazione. Il recupero avviene conguagliando le somme spettanti con i contributi a debito. I dettagli saranno specificati nella circolare che l'Inps dovrà emanare sull'argomento.
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