Secondo la Cassazione (sentenza 29423/2019 ), un contratto collettivo non può vietare l’utilizzo del lavoro intermittente.
Il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nell’articolo 34 (oggi collocato nell’articolo 13 del Dlgs 81/2015, disciplinante il contratto intermittente) trova, infatti, il proprio fondamento nella considerazione che «le parti sociali, per prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono i soggetti maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro».
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