LAVORO INTERMITTENTE

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Con sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato, confermando la decisione della Corte di Appello di Bologna, la piena legittimità di un contratto di lavoro intermittente stipulato tra un datore di lavoro ed un lavoratore sulla base della voce n. 8 del R.D. n. 2657/1923 richiamato “ratione materiae” dal D.M. del Ministro del Lavoro del 23 ottobre 2004, nonostante che, all’epoca (nel 2011) le parti sociali, nella stipula dell’accordo collettivo nazionale, avessero esclusa la possibilità del ricorso al lavoro “a chiamata”.

Il Dicastero del Lavoro, con nota n. 18194 del 4 otttobre 2016, aveva sostenuto la piena legittimità della contrattazione collettiva di affermare la inapplicabilità in uno specifico settore del lavoro intermittente.

La Corte ha sostenuto che nella legge non si evince alcun ruolo delegato alle parti sociali finalizzato a vietare il ricorso al lavoro intermittente, ma soltanto un ruolo finalizzato ad individuare la casistica: ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, il D.M. ha una natura sostitutiva in attesa che le parti nel CCNL individuino le ipotesi alle quali sia possibile il ricorso a tale tipologia contrattuale. Nel caso di specie nel 2017 il CCNL ha disciplinato la casistica.

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