Arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 212 del 27 giugno scorso, ulteriori chiarimenti sulla conversione del premio di risultato in welfare aziendale. In particolare, l'Agenzia evidenzia che in merito all'individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di valore o di importo previsti dall’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR – 3.000 euro -, il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato. Per quanto concerne invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, per i servizi welfare gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito, nel momento in cui quest' ultimo effettua la scelta del welfare, a prescindere dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.
Nel provvedimento, l’Agenzia chiarisce anche che i conviventi di fatto del beneficiario dei servizi di welfare non possono essere ricompresi nel novero dei familiari richiamati da alcune forme di benefit come asili nido e borse di studio, in quanto l'equiparazione con la figura del coniuge è stata prevista ai fini civilistici, ma anche fiscali, dalla Legge n. 76/2016 solo per gli uniti civilmente e non per i conviventi di fatto.
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