Il calcolo sul numero dei lavoratori che operano in società cooperativa, allo scopo di accertare se sia applicabile la tutela contro i licenziamenti illegittimi prevista dall’articolo 18 della legge n. 300/1970, deve ricomprendere non i soli lavoratori dipendenti, ma anche i soci lavoratori che al vincolo associativo uniscono un rapporto di lavoro subordinato. La Cassazione (sentenza 6947/19 , depositata ieri) ritiene superato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, al fine di verificare se vi sono i presupposti dimensionali per la tutela reale, i soci lavoratori non possono essere conteggiati insieme ai dipendenti della società cooperativa.
In termini pratici, la questione ha una sua rilevanza tutte le volte in cui la società cooperativa occupi un numero di dipendenti non superiori alle 15 unità su base locale, o 60 dipendenti complessivamente, ai quali si aggiungono i soci lavoratori utilizzati in cooperativa per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel caso esaminato dalla Corte di legittimità i dipendenti assunti dalla società cooperativa erano in numero inferiore rispetto ai requisiti numerici minimi previsti per l’applicazione dell’articolo 18, ma sommandovi i soci lavoratori con rapporto subordinato questa soglia risultava raggiunta. Sulla base di questo presupposto, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato al dipendente di una società cooperativa di autoservizi, il Tribunale aveva disposto la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni mensili del periodo di intervallo non lavorato.
La Corte d’appello di Palermo non aveva ritenuto, invece, applicabile l’articolo 18, osservando che i soci lavoratori della cooperativa non possono essere inclusi nel conteggio dei lavoratori per l’applicazione della tutela reale a favore dei dipendenti licenziati illegittimamente. Su questo assunto, era stata negata la reintegra e liquidata una mera indennità risarcitoria (quattro mensilità).
La Cassazione riforma sul punto la decisione e stabilisce che, laddove la prestazione dei soci lavoratori sia da ricondurre alla coesistenza del vincolo associativo con un rapporto di lavoro subordinato, il conteggio sul numero dei dipendenti utile per l’applicazione dell’articolo 18 debba necessariamente includere i soci lavoratori, non essendo corretto limitarlo ai soli dipendenti assunti. A supporto di questa conclusione, la Corte osserva che la legge n. 142/2001 ha offerto una nuova qualificazione alla prestazione lavorativa del socio lavoratore di cooperativa, la quale non costituisce più mero adempimento del contratto sociale, ma si incardina nella presenza di un rapporto di lavoro subordinato. In questo rinnovato scenario normativo, ad avviso della Cassazione, la prestazione lavorativa del socio lavoratore ha acquisito una propria autonomia, che rende direttamente applicabili gli istituti e le discipline proprie del lavoro dipendente.
Ne deriva che, al fine di determinare il numero dei lavoratori occupati in società cooperative per l’applicazione dell’articolo 18 della legge n. 300/1970, si devono calcolare anche i soci lavoratori che al vincolo associativo sommano un rapporto di lavoro subordinato.
Tutte le news