NASPI

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L'Inps, con l'allegata circolare n. 5/19, ha comunicato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell'anno 2019 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione Naspi. L'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 148/15, prevede che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1  gennaio 2016 e per ciascun anno successivo, siano incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2019, gli importi al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli relativi ai contratti di solidarietà, risultano: tetto basso - euro 993,21 935,21 tetto alto - euro 1.193,75 1.124,04 Relativamente al settore edile e lapideo, l'art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i suddetti massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20%. Pertanto, per l'anno 2019, le misure dei trattamenti per intemperie stagionali sono: tetto basso - euro 1.191,85 1.122,25 tetto alto - euro 1.432,50 1.348,84 L'ammontare della retribuzione mensile lorda, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, che costituisce la soglia per l'applicazione dei suddetti massimali, è pari ad euro 2.148,74. La misura degli importi massimi mensili relativi all'indennità di disoccupazione NASpI, per l'anno 2019, non può comunque superare euro 1.328,76, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.221,44.

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