Con la conversione del cosiddetto “Decreto Genova” (D.L. n. 109/2018) nella Legge n. 130/2018, pubblicata in GU lo scorso 19 novembre, è stato introdotto l’art. 43-bis che esonera le imprese in fallimento o in amministrazione straordinaria dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr e del ticket licenziamento, ovvero il contributo obbligatorio introdotto dalla Legge Fornero, salvo eccezioni, in caso di licenziamento che fa sorgere in capo al lavoratore in diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.
L’esonero vale per il biennio 2020-2021 nel caso in cui le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Genova, previa autorizzazione dell'Inps a seguito di apposita richiesta. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione previsto dalla Legge n. 2/2009. Al fine del rispetto di tale limite, l’Inps è tenuto a monitorare mensilmente la spesa.