Le "App mobile" che consentono al lavoratore di fruire del pasto giornaliero presso esercizi convenzionati, pagando con il proprio smartphone, sono assimilabili ai servizi sostitutivi della mensa forniti tramite buoni pasto tradizionali e pertanto godono del medesimo regime fiscale sotto i profili Irpef, Ires e Iva. A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 3 dell'8 ottobre pubblicato sul proprio sito.
Il servizio sostituivo di mensa tramite App - spiega l'Agenzia - deve esser considerato esentabile dall'imponibile in busta paga, in quanto le somme non rientrano nel reddito da lavoro (art. 51 TUIR), e pienamente deducibile dall'azienda perché rappresenta un onere per l'acquisizione di un servizio non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande (art. 109 TUIR). Infine, sotto il profilo dell'Iva, riservandosi di valutare gli eventuali riflessi del recepimento della Direttiva (UE) 2016/1065 in materia di voucher e buoni che sarà applicabile dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ritiene valide le aliquote ridotte del 4% sulle fatture emesse dal gestore dell'App a carico della società datrice di lavoro e del 10% sulle fatture emesse dagli esercenti convenzionati che erogano i pasti (nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633).