L’Ispettorato interviene nuovamente con la nota n.7369/18 sulla tracciabilità dei pagamenti ritenendo conforme alla ratio della disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso losportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.
Secondo l’INL il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale”, inoltre, può ritenersi valido, purché siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, c.7 e 8, del D.Lgs. n. 231/07 – ai sensi dei quali “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragionesociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali ecambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di nontrasferibilità” – e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).