Nel messaggio n. 3157 del 10 agosto 2018, l'Inps illustra i limiti di utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. I limiti sono stati introdotti dal Comitato amministratore del Fondo con la delibera n. 16 del 20 aprile 2018 e successive modifiche, in conformità al quanto previsto dal Decreto Legge n. 83486/2014.
In particolare, per le domande di accesso alla prestazione di assegno ordinario presentate a decorrere dal 21 aprile 2018, l'intervento al Fondo sarà determinato per ciascuna azienda/gruppo, in misura non superiore al 18% delle risorse complessive disponibili alla data del 19 marzo 2018, mentre non potrà eccedere il 26% per le realtà bancarie con oltre 25.000 dipendenti.
Il computo deve essere effettuato in relazione alla parte eccedente l’ammontare dei contributi ordinari versati e al netto di somme già utilizzate per finanziare programmiformativi o specifici trattamenti previsti dal D.L. n. 83486 all'articolo 5, lettera a), punti 1 e 2. Per le domande di accesso alla “sezione emergenziale”, l'intervento complessivo per ciascun datore di lavoro non può invece superare il valore di 3.546.037,24 euro.