La Sezione Lavoro della Cassazione, che ha rimesso la controversia alla valutazione delle Sezioni Unite, con la Sentenza N°27093/2017, ha cercato di dare una soluzione riguardo la problematica dell’applicazione in concreto del regime contributivo alle indennità corrisposte ai lavoratori che prestano la loro opera al di fuori della sede dell’impresa: se, quindi, applicare il regime previsto per i “trasferisti occasionali” (TUIR Art. 5, c. 5) piuttosto che quello previsto per i “trasferisti abituali”(TUIR Art. 5, c. 6).
Le conclusioni , rese note solo di recente a seguito della pubblicazione, hanno accolto il ricorso di un datore di lavoro contro una cartella di pagamento notificata a seguito di un accertamento anche sulle indennità di trasferta. Ma, più nell’interesse generale, l’intento era di porre fine alle innumerevoli controversie che riguardano l’applicazione dei regimi contributivo e fiscale alle indennità corrisposte ai lavoratori in trasferta, la cui pronuncia riconosce l’efficacia retroattiva all’art. 7-quinquies D.L. 193/2016, che di fatto ristabilisce un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, mirando ad ottenere un ampliamento dell’ambito dell’applicabilità del regime contributivo di maggior favore.
Indipendentemente dalla differenza sostanziale individuata nella temporaneità del mutamento del luogo di lavoro e nell’occasionalità, la giurisprudenza ha ribadito il carattere di maggiore onerosità della prestazione per il lavoratore in tali situazioni e, da qui, ha confermato la duplice valenza della spesa affrontata da quest’ultimo nell’ambito della trasferta: un confine talmente labile tra natura risarcitoria e natura retributiva, che nel tempo ha provocato un susseguirsi di controversie causate da diverse interpretazioni delle norme su situazioni di volta in volta di fatto apprezzabili.
L’intervento della Cassazione ha messo fine all’ambiguità della norma ed ha così concluso:
1) In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, “anche se corrisposta con carattere di continuità “, non modifica l’assoggettabilità della stessa al regime di maggior favore;
2) Conferisce l’interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, all’art. 7 quinquies D.L. 193/2016, che determina i presupposti per la definizione dei lavoratori trasferisti, secondo 3 condizioni:
- Mancata indicazione, nel contratto o lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- Svolgimento di attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- La corresponsione al dipendente di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, senza distinguere se il lavoratore si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
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