TIROCINIO - ALTERNANZA SICUREZZA DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello numero 4 del 25 giugno 2018 ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro. L’interpello è intervenuto in risposta ad un quesito avanzato dalla Provincia autonoma di Trento sull’applicabilità dell’art. 21 del D. Lgs. 81/08 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) ai casi di tirocini formativi per alternanza scuola-lavoro promossi da alcuni istituti scolastici presso i Maestri artigiani.

Il Ministero ricorda che, come già precisato in data 1 ottobre 2012, come già  ai fini dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, al lavoratore è equiparato anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”. In sintesi, il dicastero spiega che anche i soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti, restano pienamente soggetti a tali obblighi. Il Ministero chiarisce che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

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