INFORTUNIO IN ITINERE
Anche l’infortunio avvenuto espletando l’attività lavorativa connessa con le mansioni tipiche è indennizzabile, l’occasione di lavoro prevista dal Testo Unico (TU) sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.2838/18 ha affermato tale principio esaminando il ricorso di un artigiano che aveva chiesto l’indennizzo Inail a seguito di un infortunio in itinere. Si trattava dei danni subiti in un gravissimo incidente stradale nel quale era stato coinvolto l’artigiano, mentre si stava recando presso il capannone per controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica utili per gli opifici (sabbiatura e verniciatura), presi in affitto dal alcuni mesi dalla società di cui era socio accomandatario.
L’Inail aveva escluso l’indennizzabilità dell’infortunio in quanto non si era verificato durante lo svolgimento di attività complementare e sussidiaria a quella lavorativa manuale. I giudici hanno verificato che si trattava di attività non manuale di sovraintendenza e di controllo del lavoro altrui, ma in ogni caso si trattava di un’attività complementare e sussidiaria al lavoro dell’artigiano fuori dei locali (allacciamento energia elettrica) e di una serie di attività indispensabili e preparatorie accessorie e connesse alla prestazione lavorativa tipica. La Corte ha anche affermato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’occasione di lavoro citata dal TU sugli infortuni non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento di mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’ espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in un’attività che precede, o che è strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore. In sintesi va dato rilievo, non solo e in modo restrittivo al rischi
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