Ministero del Lavoro e Ispettorato del Lavoro hanno confermato di recente che la stipula di un contratto di lavoro intermittente (cd lavoro a chiamata o job on call), in violazione della disposizione sulla sicurezza, comporta la conversione dello stesso in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Ricordiamo che il divieto di stipula del contratto tale tipo di in assenza della valutazione dei rischi è previsto dalla norma del 2015.
La conclusione si fonda su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, sebbene formatosi in relazione al contratto a termine, ha espresso il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico”, ne comporta la nullità parziale con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.
La Cassazione, ricorda l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n.49/18, individua nella nullità parziale del contratto stipulato contro la legge e nella conseguente conversione nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la sanzione adeguata a colpire tali fattispecie, atteso che il beneficio della stabilità dell'impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori. Ricordiamo che la valutazione dei rischi è prevista, appunto, in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Naturalmente la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione.
Quindi, nel confermare l’orientamento della giurisprudenza l’Ispettorato afferma che alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D.L.gs n.81/2015, consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.
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Il datore di lavoro che utilizza il lavoro intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratore è tenuto a trasformare il rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi non rispetta il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento sulla valutazione dei rischi viola le disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015. È quanto quanto specifica l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera circolare 49 del 15 marzo 2018, richiamando le circolari nn. 18 e 20 del 2012 del Ministero del Lavoro e un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Già la Corte di Cassazione, infatti, era giunta a questa conclusione esaminando un caso riguardante un contratto a termine ed affermando il principio generale secondo il quale "la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato". La Suprema Corte - ricorda l'Ispettorato - richiama in tal senso le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito, in riferimento ad un contratto di lavoro a tempo parziale, che anche nella presunzione che il testo contrattuale sia stato imposto dal datore di lavoro, la nullità integrale dello stesso nuocerebbe, anziché giovare, al lavoratore.
L'Ispettorato evidenzia infine che, naturalmente, la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione. Questo determina, dunque, che "alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale".