APPALTI ILLECITI

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Con sentenza 1571 del 12 marzo 2018 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un’ Agenzia per il lavoro contro il bando di gara di una Asl per l’affidamento a terzi, mediante contratto di appalto, del compito di svolgere alcune attività di supporto ai propri uffici.  Il Consiglio di Stato, rovesciando la pronuncia del Tar, ha evidenziato come l’appalto di servizi che si limiti a mettere a disposizione di terzi la fornitura di un pacchetto di ore di lavoro è illecito poiché questa attività concretizza un’ipotesi di somministrazione di personale da lavoro. 

La decisione ha richiamato gli indici sintomatici di non genuinità dell’appalto stilati dalla Cassazione (sent. 3178/2017): a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro; b) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente; c) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività; e) l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.

Nel caso in esame i giudici amministrativi hanno attestato la presenza di tali indici nel bando oggetto di controversia. Per prima cosa, la richiesta di un certo numero di ore di lavoro annue per integrare il personale interno sfugge dalla logica dell’appalto di servizi nel quale l’appaltante affida all’appaltatore lo svolgimento di prestazioni lavorative legate ad un preciso risultato. Nel bando in esame, inoltre, non è previsto che l’appaltatore metta a disposizione mezzi ed attrezzature. Anche il rischio di impresa – tratto distintivo dell’appalto – è considerato assente: l’aggiudicatario non si fa carico dei costi per l’acquisto e l’organizzazione dei mezzi, oltre a non dimostrare un apporto di capitale, di know-how e di beni immateriali.

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