APPLICAZIONE DEI CCNL

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Con la circolare n. 3/18 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) affronta il tema della mancata applicazione dei contratti collettivi (CC) sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ne esamina il contenuto con l’approfondimento del 12 febbraio 2018. La circolare premette la ricezione di “segnalazioni che evidenziano alcune problematiche legate alla mancata applicazione dei CC sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, circostanza che, pur in presenza di un principio di libertà sindacale, non è indifferente per il nostro ordinamento”.

La circolare elenca tutta una serie di fattispecie, non sempre omogenee, per le quali, come dalla stessa riportato, “l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di CC dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi”. Il criterio previsto dalla legge non è però esente da incertezze in ordine alla sua applicazione concreta. Quand’anche si accogliesse la tesi espressa nella circolare n. 3/18, non si può non sottolineare che la stessa risulti nei fatti del tutto inapplicabile, in quanto allo stato attuale il citato concetto di comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale non trova alcuna concretizzazione in un dato certo.

Il legislatore, infatti, nel prevedere il criterio della rappresentatività maggioritaria comparativa, perpetua l’annosa incertezza sulle modalità attraverso le quali individuare, con la necessaria obiettività, tale requisito.

L’assenza di un sistema affidabile e, soprattutto, individuabile a priori del requisito della rappresentanza sindacale, induce a diffidare della possibilità di attivare le azioni, per lo più “specifiche”, minacciate dalla circolare dell’INL. A causa dell’oggettiva incertezza, della sostanziale mancanza di un sistema classificatorio certo e noto dei criteri di individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate ad agire nei termini delle previsioni speciali elencate dalla stessa circolare, ogni intervento teso al diniego delle agevolazioni o della disciplina derogatoria, sarebbe foriero di contenzioso. Questa incertezza rischia di limitare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, propria del sistema di flessibilità e di adattabilità delle norme alla singola azienda, oltre a creare importanti conseguenze negative in termini di utilizzo dei c.d. benefici contributivi e normativi.

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