AUMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS 80 EURO” (art.1, comma 132)
Com’è noto l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione stabile del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Tale previsione è stata resa strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 190/2014).
Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Dal 1° gennaio 2018, con l’intervento della Legge di Bilancio in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, fermo restando l’importo del credito pari a 960 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:
Reddito |
Bonus |
Minore o uguale a € 8.000 |
0 |
Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600 |
€ 960 |
Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600 |
(26.600-reddito complessivo) / 2000) x 960 |
Superiore a € 26.600 |
0 |
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