NASPI-ALTRI REDDITI

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L’INPS con la circolare n. 174/17 fornisce precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI,  ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva e sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

Tirocini, borse di studio, ecc.
Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI  titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente – l’Istituto non ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni. Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa, trova applicazione la riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

Lavoro occasionale
Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Attività professionale
I professionisti sono  iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione  prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Pertanto non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta  è ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione. Il limite di reddito entro il quale si ritiene consentita tale attività è pari a € 4.800.

La circolare INPS esamina anche l’incompatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario e gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione, oltre che dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

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