LAVORO OCCASIONALE

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È online il servizio per le prestazioni di lavoro occasionale

Dal 10 luglio 2017 è online il servizio per richiedere le prestazioni di lavoro occasionale.

Gli utilizzatori, ovvero i datori di lavoro possono richiedere prestazioni di lavoro occasionali da parte dei prestatori, ovvero i lavoratori, secondo due diversi canali di accesso:

  • il libretto famiglia per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
  • il contratto di prestazioni occasionali per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.

I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico.

I passaggi da compiere tramite il servizio online sono i seguenti:

  • registrazione del datore di lavoro e del lavoratore;
  • indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito;
  • inserimento in procedura da parte del lavoratore della comunicazione di lavoro occasionale;
  • pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.


"Libretto di famiglia": istruzioni per l’uso

Riparte il lavoro occasionale per le famiglie. La legge 23 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge n. 50 del 2017, copre, infatti, il vuoto normativo creatosi dopo la soppressione dei voucher. Ora, quindi, per le prestazioni di lavoro occasionale vengono introdotte due modalità di occupazione dei lavoratori, che vedono applicare regole differenti a seconda delle caratteristiche dell’utilizzatore del buono lavoro e delle attività prestate. In pratica, le persone fisiche che utilizzano prestazioni limitatamente ad alcune attività, non incluse nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, possono utilizzare il “libretto di famiglia”; in tutti gli altri casi, invece, è previsto il contratto di prestazione occasionale.

Cosa cambia con i nuovi "voucher"

La disciplina del nuovo contratto di prestazione occasionale interviene per colmare un vuoto lasciato dalla repentina abrogazione dei c.d. voucher. La novella normativa, con limiti e regole molto più stringenti, consentirà ai datori di lavoro, sia famiglie e aziende, di utilizzare prestatori di lavoro per soddisfare tutte quelle esigenze occasionali mediante il "Contratto di Prestazione Occasionale". Per attivare le prestazioni i datori di lavoro potranno, a differenza di quanto accadeva in precedenza, rivolgersi ai Consulenti del Lavoro quali intermediari abilitati ai sensi della norma vigente.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n.7/2017, si sofferma ad analizzare la disciplina del Contratto di Prestazione Occasionale, alla luce delle istruzioni fornite dall'Inps nella circolare n.107/2017 e dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.81/E. Nei prossimi giorni seguirà altro approfondimento sulle disposizioni per il lavoro accessorio in ambito domestico regolate attrvaerso il "Libretto di Famiglia".

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