VIDEOSORVEGLIANZA

News Lavoro

E’ legittimo il comportamento del datore che predispone l'installazione dell’impianto di controllo previo accordo con la sola maggioranza della Rsa, non ritenendo operativamente conveniente riferirsi a tutte le rappresentanze.L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l'installazione degli strumenti indicati dalla disposizione normativa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 4619/17, interviene sulla videosorveglianza alla luce del nuovo articolo 4 della legge n. 300/70, modificato dal DLgs n. 151/15.

I dubbi sollevati dal quesito attengono soprattutto alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l’accordo relativo all’installazione degli indicati dall'art. 4, L. n. 300/70 (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/11 e, conseguentemente, al raccordo fra norme.

L’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) è successiva al mancato accordo verificatosi in sede aziendale con gli organismi sindacali interni e può essere sostituita da un successivo accordo sindacale.Quindi, anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell'Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, l'autorizzazione in parola può comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo.

Le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell’accordo sono la RSU o la RSA e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo è ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della RSA (nota del Minlav n. 2975/05).

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