L'Anpal con la nota protocollare n.3016/2017 fa sapere che il bonus occupazione Sud spetta anche se si trasformano in contratti a tempo indeterminato rapporti a termine avviati nel 2016 o anche prima. L'incentivo, invece, non spetta per chi assume con contratto intermittente, mentre nel caso di rapporti di apprendistato il bonus si applica sulla quota contributiva ridotta, prevista dal contratto.
Ricordiamo che il bonus spetta ai datori di lavoro che assumono fino al 31 dicembre 2017 giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni o disoccupati da almeno 6 mesi che si rendono disponibili a svolgere una nuova attività lavorativa nelle regioni "meno sviluppate" o "in transizione" ed a partecipare a misure di politica attiva del lavoro. L'Anpal fa presente che per aggiudicarsi l'incentivo, il datore non è obbligato ad assumere. La norma, infatti, si basa sulla "non obbligatorietà" dell'assunzione e declina l'agevolazione solo ai datori di lavoro che "senza esservi tenuti" fanno nuove assunzioni.
Per quanto riguarda il calcolo dell'incremento occupazionale, necessario se si vuole fruire del bonus in caso di superamento dei limiti "de minimis", l'Agenzia specifica che si applicano le regole previste dall'Unione Europea o quanto previsto dall'Inps con la circolare n.41/2017. Su questo tema sono disponibili anche le istruzioni operative fornite della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n.3/2017 dedicata al bonus occupazione Sud.
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