L’Inps con la circolare n.36/17 determina la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. L’Istituto fornisce, inoltre, precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.
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