Durante periodi di Cigs il Tfr lo paga l'azienda. La nuova procedura di liquidazione diretta, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 148/2015, del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale è stata precisata nella circolare n. 24/2017 dell'Inps.
In particolare, seguendo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l’art. 2, comma 2, della L. 464/72 abrogato dall’art. 46, comma 1 lett. e) del d.lgs. 148/2015. Tale abrogazione, come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 5.10.2015, ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015.
La circolare, dopo aver illustrato l'evoluzione normativa e le interazioni con il Fondo di Tesoreria, ha fornito le istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del Tfr al finanziamento delle forme di previdenza complementare e sull’utilizzo della nuova procedura pubblicata sulla Intranet. Inoltre, chiarimenti in merito alle istruttorie delle domande giacenti e le istruzioni contabili.