L’INPS, con la circolare n.23/17 conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016 ed emana istruzioni operative.
Con decreto del 10 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2016 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2016 a marzo 2017; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.
Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2016, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a marzo 2017.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2016.