Il quadro delle agevolazioni per le assunzioni porta sempre più appeal al contratto di apprendistato: oltre alla possibilità di beneficiare - tramite questo rapporto - del nuovo bonus per l’alternanza, la legge di bilancio 2017 ha prorogato per quest’anno gli incentivi contributivi correlati alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Pertanto, i datori di lavoro che occupano lavoratori assunti con questa tipologia di apprendistato, cosiddetto duale, possono continuare a godere di queste misure:
disapplicazione del contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 92/2012 (si tratta del ticket di licenziamento, pari al 41% del massimale mensile di Naspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni);
riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10% di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006;
sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Naspi (articolo 42, comma 6, lettera f), del Dlgs 81/2015 )e anche dello 0,30%, previsto dall’articolo 25, della legge 845/1978.
Il contratto di apprendistato resta comunque la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 29 anni, a seconda della declinazione.
Esistono, infatti, tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
apprendistato professionalizzante;
apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Oltre agli incentivi di carattere contributivo legati ad aliquote agevolate, tutte e tre le forme di apprendistato beneficiano di altri vantaggi, tra cui la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap, e vantaggi di natura economica correlati alla possibilità di “sottoinquadramento” retributivo del lavoratore. Previsti, infine, incentivi di tipo normativo, come l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e Ccnl per l’applicazione di determinate normative e istituti (ad esempio, non entrano nella base di computo della legge 68/1999).
Invece, è terminato lo scorso 31 dicembre lo sgravio contributivo “totale” dedicato alle piccole aziende. La legge 183/2011 aveva, appunto, introdotto un incentivo per i contratti di apprendistato stipulati dal 2013 al 2016, per i datori di lavoro occupanti un numero di addetti pari o inferiore a nove: l’agevolazione si traduceva nello sgravio totale dei contributi Inps a carico di queste aziende per i primi tre anni di contratto; per quelli successivi l’aliquota passava al 10%, quindi nella misura generalizzata, fino a scadenza del rapporto di apprendistato.
Il beneficio può comunque essere ancora fruito dai datori di lavoro che abbiano stipulato un contratto di apprendistato entro il 31 dicembre 2016: questi possono godere dei benefici descritti per i primi 36 mesi dall’assunzione.