Incentivo occupazione giovani registrati a Garanzia giovani Assunzioni dal 1 gennaio a 31 dicembre 2017 |
|||||
Fino a 29 anni e 364 giorni |
|||||
Datori interessati |
Destinatari |
Tipologia di contratto |
Incentivo economico |
Fonte normativa |
|
Tutti i datori di lavoro privati in tutt’Italia
Rispetto dei principi generali
|
Giovani registrati al Programma Garanzia Giovani purché avviati entro dal 1.1.2017 al 31.12.2017 Età dai 16 ai 29 anni (se minorenni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione) |
Assunzione a tempo indeterminato o determinato (durata iniziale almeno 6 mesi) (anche somministrazione e part-time) Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (non a tempo determinato) Non spetta per il lavoro domestico e accessorio Per contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di 4.060 euro annui.
Per i part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.
|
Sgravio contributivo nel limite di 8.060 € annui I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse, l’INPS comunicherà al datore che è stato prenotato l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore: - entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo. - entro i successivi 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, deve comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2019) |
|
|
Cumulo: L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. |
|||||
De minimis: L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis”, lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l’incremento occupazionale netto occorre il rispetto di una delle seguenti condizioni: - che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale; - che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera il 25% (D.D. n. 385/2015). |
Tutte le news