La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro, ma può far presumere l'esatto adempimento. Per superare la presunzione occorre che il lavoratore fornisca la prova dell'insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con la sentenza 4754 del 12 ottobre 2016. Secondo il Tribunale nemmeno l'apposizione della firma per quietanza espressa soddisfa, in modo automatico, l'onus probandi di chi adduce il fatto estintivo dell'obbligazione, posto che trattasi pur sempre di dichiarazione di scienza priva di valore negoziale la cui portata deve essere valutata caso per caso (sentenza 157/1986 della Cassazione). Tuttavia, in presenza di una busta paga sottoscritta, si deve ritenere sussistente una presunzione di corrispondenza tra la retribuzione percepita e quanto indicato in busta paga anche se tale presunzione - che non può essere considerata assoluta - necessita della prova da parte del creditore lavoratore dell' insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta.
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