Con la rimodulazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ad opera del Dlgs n. 151/15 (art.23), è solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza del lavoratore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.51897/16 si è espressa sul superamento del divieto generale del controllo a distanza, affermando che non può essere predicato sulla base della mancanza, nel nuovo articolo 4, di una indicazione espressa (com'era nel c. 1 del previgente art. 4) di un divieto generale di controllo a distanza sull'attività del lavoratore, avendo la nuova formulazione solamente adeguato l'impianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, posto che l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo può essere giustificato "esclusivamente" a determinati fini, che sono numerus clausus, (cioè per esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) e alle condizioni normativamente indicate, sicché residua un regime protezionistico diretto a salvaguardare la dignità e la riservatezza dei lavoratori, la cui tutela rimane primaria nell'assetto ordinamentale e costituzionale, seppur bilanciabile sotto il profilo degli interessi giuridicamente rilevanti con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza sul lavoro.
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