La Direzione centrale entrate dell’INPS ha disposto, nelle more che i competenti Ministeri competenti diramino precisazioni interpretative in merito agli effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva del disposto di cui all’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che le sedi territoriali debbano continuare a gestire le richieste di Durc on Line con le consuete modalità. Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare per il quale il contribuente non abbia attivato alcuna forma di regolarizzazione prevista dalla vigente normativa (pagamento presso AdR ovvero istanza di dilazione), la richiesta dovrà essere definita con un esito di irregolarità.